giovedì 24 gennaio 2013

TARSU, Tributo e Tribolo (Ignazio Scimè)


Che la tassa sui rifiuti soldi urbani (TARSU) è un tributo imposto dalla legge e che è obbligo dei cittadini pagarli, mi pare che sia scontato.
Dire che  la Tarsu è stata determinata da una delibera comunale del 1995 non è corretto, perché il regolamento comunale approvato dal consiglio comunale è un atto dovuto previsto dalla legge 503/97 che istituisce la tassa e demanda agli enti locali la regolamentazione.

Non corrisponde a vero nemmeno l’affermazione che le Ato sono state istituite da una legge regionale, mentre era presidente L’On. Cuffaro  con cui era correo il popolo Racalmutese per averlo votato, perché la costituzione delle società di ambito per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prevista dalla legge nazionale (Decreto Ronchi) D. Legislativo n. 22/2007 che la regione a sua volta ha dovuto recepire.

Premesso che il titolare del ruolo per la riscossione della TARSU è sempre il comune e che il concessionario ATO GESA 2 ha la gestione del servizio e il compito dell’accertamento e riscossione del tributo.
Atteso che la legge dello Stato n. 507/93 all’art. 61 stabilisce : “il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interini ed equiparati”.
Considerato quanto previsto dall’art. 71 n. 4 della legge 507/93 relativamente ai requisiti di capacità e affidabilità dell’ente privato convenzionato.
Si precisa, intanto, che l’accertamento della TARSU 2006 notificate nel 2013 è decaduto perché notificato  oltre i cinque anni previsti dalla legge 296/06 art. 161 ( cosa diversa della prescrizione che riguarda la riscossione con termine fissato in tre anni), e che il deposito presso l’ufficio postale non interrompe il termine di decadenza trattandosi di atto pre-giudiziario e non giudiziario.
Si rappresenta, inoltre, che per le abitazioni stagionali è stata accertata la TARSU con la tariffa per intero senza le decurtazioni, previste dalla legge e dal regolamento comunale per l’uso stagionale:
-tariffa unitaria ridotta del 20 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale art 10 regolamento comunale;
- la tassa è dovuta nella misura del 40%, 30% e 20% a seconda della distanza dal servizio art 2 regolamento comunale.
Per chiudere l’aspetto normativo la legge prevede a tutela dei contribuenti:
-l’autotutela per chiedere l’annullamento dell’accertamento per avvenuta decadenza;
  - l’accertamento con adesione per il ricalcolo del tributo , in questo caso i termini di pagamento e di ricorso alla commissione tributaria si sospendono per 90gg;
- per ultimo ricorso alla commissione tributari.    
Considerazioni.
E’ vero che i commissari sono il male necessario. E’ vero che i responsabili della situazione finanziaria del comune sono da ricercare tra  fatti amministrativi del passato .
E’ vero pure che ad oggi  non sono stati  resi noti ne fatti ne responsabili di pregresse amministrazioni comunali, condizione indispensabile per una rinnovata crescita civile, o quanto meno nessun segno forte si percepisce diretto a far pagare i danni a chi li ha provocati. Considerato che gli adempimenti di natura politica in materia TARSU si esauriscono con la emanazione del regolamento imposto dalla legge e pertanto la mancata o parziale attuazione dell’istituto normativo non è da addebitare ad organi politici che esercitano un potere meramente deliberativo.
Non mi sembra che per gli enti locali sia prevista la responsabilità in solido tra amministratori ed amministrati. Però ad oggi l’unico a pagare è il popolo, con le TARSU, IMU ed Addizionali IRPEF alle stelle, i danni causati da chi ancora non è dato sapere nulla.
Per quanto detto in premessa si può notare che tante sono le ragioni di illegittimità dell’accertamento TARSU, tanta è l’inquietudine e la tensione sociale determinata dalla congiuntura economica e dalle tasse locali che sembrano pietre, che sicuramente non dirette a rompere le teste ma a svuotare le tasche, sarebbe il caso che il Comune in quanto titolare del ruolo TARSU chiedesse all’ATO GESA 2    la sospensione dell’accertamento  considerato, a mio modesto parere, che creerà solo allarme sociale e nessun introito, oltre che costringere i racalmutesi ed il comune ad un dispendioso e fastidioso contenzioso tributario.  
Mi chiedo in fine, se il servizio per il 2006 è stato tutto pagato, le somme che si andranno a riscuotere dove andranno, considerato e ribadendo il dettato di cui alla legge dello Stato n. 507/93 all’art. 61 stabilisce : “il gettito complessivo della  tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati”?.
 Inoltre è il caso di consentire un accertamento del genere ad un ente, l’ATO GESa 2, in fase di liquidazione e considerato che non potrebbero esserci più quei requisiti di cui all’’art. 71 n. 4 della legge 507/93 relativamente alla capacità e affidabilità dell’ente privato convenzionato.
Forse è il momento della “Legalità”, ovvero osservare le regole generali ed astratte per fare chiarezza e non opinioni confuse e  particolari, per tutelare tutti quei padri di famiglia senza lavoro che chiedo i soldi ai nonni e quei nonni con la pensione minima che chiedono i soldi ai figli per pagare le tasse che tanto li fanno tribolare. Forse ho avuto la presunzione di citare qualche legge, ma la consapevolezza di non averla mai trasgredita anzi di averne  financo favorito il rispetto opponendomi insieme a tanti altri compaesani  al malaffare ed alla mafia con comitati cittadini antimafia, mi consente oggi, come prima, di esprimere con serenità di animo qualche critica. Certo che la critica provinciale di uno o più racalmutesi  non scuoterà i palazzi capitolini, ma la faccio lo stesso per dare sazio al mio senso civico sgombro da quei dogmi di casta che rendono prudenti a non restare impigliati nel provincialismo.
La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini.
(da Il cavaliere e la morte- Leonardo Sciascia)
 Ignazio Scimè

2 commenti:

  1. A parte il rispetto dovuto alla buona volonta' del nostro concittadino ed al non poco tempo da lui dedicato alla ricerca delle fonti normative al fine di fare un po' di chiarezza sull' intricata vicenda TARSU,forse e' il caso (proprio per non frustrare quel nobile fine ed evitare di cadere in altra confusione) di apportare alcune correzioni a quanto ha scritto in proposito.
    Sgomberato il campo dall' errata citazione del D.L. 503/97 ( "lapsus calami"?) che era invece un decreto del Ministero dell' Ambiente contenente norme attuative CEE riguardo all' inquinamento ambientale degli inceneritori), pubblicato dopo e che non c'entra nulla,e' invece il D.L.507/93 che ha "obbligato" il Consiglio Comunale nel 1995 a delibarare la previsione dell'applicazione della Tarsu su tutti i locali idonei ( case di campagna e garages compresi) nella tanto criticata seduta ; ma siamo o no soggetti alle Leggi dello Stato anche a Racalmuto?
    Invece, quanto alla prescrizione ed alla decadenza: la Legge 296/2006, meglio nota come Legge Finanziaria 2007, all' art. 161 recita testualmente che "Gli avvisi di accertamento d' ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata". La dichiarazione di cui si tratta e' la denuncia Tarsu, prevista dall' art. 70 del gia' citato D.L. 507/93; essa va presentata ENTRO IL 20 GENNAIO SUCCESSIVO all' anno in cui ha avuto inizio l' occupazione dei locali,a qualunque titolo. Quindi, dal combinato disposto delle due norme appena citate, si evince che la decadenza sarebbe scattata dopo la data del 31/12/2012 e non prima.
    Conclusione, andiamo a pagare e ringraziamo ancora una volta tutti coloro che allegramente ci hanno amministrati, ridendo e scherzando, noncuranti che far pagare tutto a tutti sarebbe stato un loro preciso dovere, nien'altro che attuazione del principio di uguaglianza sancito dall' art.3 della Costituzione, tanto citata, poco conosciuta e quasi per niente applicata. Invece, ci tocca sentire certi dirigenti laureati "honoris causa" dichiarare candidamente che in passato non e' stato necessario perseguire gli evasori poiche'i soldi nelle casse comunali non mancavano: alla faccia degli onesti cittadini che le tasse le hanno sempre pagate e, ancora una volta, alla faccia dell' uguaglianza ! W il paese della cuccagna,W il paese dei tarallucci e vino! E ORA CHIANGIEMMU!

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  2. Dimenticavo: quanto alla DATA DI NOTIFICA, si vedano l'art. 149 del codice di procedura civile, nonche' le leggi nn.334 e 890 entrambe del 1982. Secondo le fonti sopra citate, la notifica si perfeziona PER IL NOTIFICANTE al momento della consegna dei plichi all'ufficio postale; invece, PER IL DESTINATARIO al momento in cui ne ha legale conoscenza ( ricevimento della raccomandata). Questa informazione, nella gran confusione, era gia' stata data correttamente dalla dirigente ATO intervistata qualche giorno fa.
    Grazie.

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