Ci arriva notizia che il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla parcella di euro 33.044,09 presentata dall'avvocato Mattina al suo cliente Sindaco Petrotto si trova, dopotutto, nella documentazione del Comune.
Pare che la giunta si sia riunita la scorsa settimana per deliberare la liquidazione, ma sono nati nuovi problemi.
Qualche assessore ritiene opportuno che tutti e sette gli assessori debbono prendersi l'impegno, votando il nuovo atto deliberativo.
Ricordiamo che per la delibera n.287 erano presenti soltanto 5 assessori (Todaro, Morgante, Scibetta, Barravecchia, Mulè) assenti 2 assessori (Cardillo e Mattina). A questo punto quando la giunta si convince e sarà al completo voterà la liquidazione oppure ...
Ma alcune forze esterne, molto influenti politicamente, sono contrari a votare la delibera di liquidazione, poichè emergono ancora forti dubbi e per la conseguente impopolarità che ne deriva.
Ma anche forze interne alla giunta hanno confermato ad alcuni loro amici che prima di votare ci sono tante altre cose da dover definire.
Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto da un nostro lettore il materiale che segue, che poniamo alla vostra attenzione e a quella degli assessori di Racalmuto (Todaro, Morgante, Mulè, Scibetta, Barravecchia, Cardillo, Mattina:
1) "l'Amministrazione non è più tenuta ad un rimborso pieno della parcella, specie quando la stessa contenga importi rispetto a quelli previsti dalle tabelle professionali."
Nell'ipotesi in cui "il dipendente (o amministratore) ometta di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, quest'ultimo ne subisce le conseguenze nel senso che l'Amministrazione non è più tenuta ad un rimborso pieno della parcella, specie quando la stessa contenga importi rispetto a quelli previsti dalle tabelle professionali. Infatti la partecipazione dell'ente alla scelta del legale , avrebbe potuto indirizzare la stessa verso un professionista che avesse assunto l'impegno di mantenersi nei limiti di dette tabelle. Si ritiene , pertanto, che l'amministrazione , in assenza della preventiva intesa , possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata" (così circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59).
2) "Né sembra debba ritenersi vincolante il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla parcella presentata dal professionista"
L'autonomia del rapporto tra dipendente (o amministratore) e l'amministrazione di appartenenza rispetto a quello tra dipendente e suo legale, nonché la posizione di autonomia nell'ambito dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato sono dati sufficienti per ritenere che la misura del rimborso al dipendente non deve necessariamente corrispondere a quanto pagato da questi al proprio avvocato. Né sembra debba ritenersi vincolante il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla parcella presentata dal professionista, giacché laddove la legge ha voluto attribuire ad esso un'efficacia probatoria (art. 636 c.p.c.) lo ha fatto espressamente. Dovrà certo tener conto delle tariffe professionali vigenti per il tipo di prestazione di cui si è avvalso il dipendente. Le altre spese vive vanno liquidate per intero quando ne sia certo l'ammontare, previa necessaria documentazione. In mancanza deve applicarsi la disposizione dell'art. 8 della tariffa forense per i giudizi penali, la quale riconosce il rimborso forfettario nella misura del 10% (da gennaio 2004 del 12,50%)
3) Tracciabilità del pagamento
Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, in base all’art.20, viene stabilito un tetto alla tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina precedente (ex art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalita' di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre la manovra apporta modifiche allo stesso decreto legislativo n. 231/2007 con l'introduzione, all'art. 58, dopo il comma 7, di una nuova disposizione che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbigo, non potrà essere comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, in base all’art.20, viene stabilito un tetto alla tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina precedente (ex art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalita' di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre la manovra apporta modifiche allo stesso decreto legislativo n. 231/2007 con l'introduzione, all'art. 58, dopo il comma 7, di una nuova disposizione che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbigo, non potrà essere comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
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