mercoledì 28 aprile 2010
Incontro e proposta regolamento I.C.I zona industriale del gruppo consiliare del PD
Giovedì 29 Aprile
ore 19,00
Aula Consiliare
I consiglieri del PD incontrano i cittadini sulla questione dell’I.C.I. in zona Industriale.
Nel corso dell’incontro sarà illustrata la proposta di Regolamento per la definizione agevolata dell’I.C.I. (condono) relativa agli anni 2004 - 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009.
La cittadinanza è invitata ad intervenire.
Racalmuto lì 27/04/2010 I consiglieri del Pd
Dott. Salvatore Sardo
Avv. Carmelo Brucculeri
Proposta di Regolamento del gruppo consiliare del Partito Democratico
REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE
ALLE AREE FABBRICABILI (ex art. 13,comma 1 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289).
INDICE
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Casi di esclusione
Art. 3 - Periodo di imposta oggetto della definizione agevolata
Art. 4 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – Aree Fabbricabili
Art. 5 – Istanza per l’ammissione alla definizione agevolata
Art. 6 - Determinazione delle somme
Art. 7 - Modalità di versamento delle somme dovute
Art. 8 - Perfezionamento della definizione agevolata
Art. 9 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata
Art.10 – Entrata in vigore del Regolamento
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1.Il presente Regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell’art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 ( Legge Finanziaria 2003 ) e dell’art. 52, commi 1 e 2 , del D.lgs n 446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2009 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili così come definita dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 504/92 e dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 04/07/2006.
2.Obiettivo del presente Regolamento è la regolarizzazione della posizione debitoria relativamente ai terreni divenuti edificabili in forza del Piano Regolatore Generale.
3.Fermo restando quanto stabilito nel precedente comma, i terreni interessati alla definizione agevolata sono tutti i terreni utilizzabili a scopo edificatorio, indipendentemente dal fatto che la singola particella catastale sia rappresentata graficamente come area non edificabile nelle Tavole del P.R.G.
Art. 2
(Casi di esclusione)
1.Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
a)Gli atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione entro i termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute;
b)Le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano essere definite (c.d. “sentenze passate in giudicato”);
c)I carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base ai titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/110.
Art. 3
( Soggetti ammessi alla definizione agevolata )
1.Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
a)I proprietari di aree fabbricabili o titolari sulle stese di diritti reali di cui all’art.3 del D.lgs 30 dicembre 192, n. 504 e s.m.i., che non hanno versato l’imposta dovuta;
b)I proprietari di aree fabbricabili o titolari sulle stesse di diritti reali di cui all’art. 3 del D.lgs 30 dicembre 1992. N. 504 e s.m.i., che hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del suddetto decreto con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e/o non hanno versato la maggiore imposta dovuta;
c)I soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto dal 01/01/2004 al 31/12/2009, terreni edificabili con le medesime caratteristiche di cui all’art.1;
d) Gli eredi , per i loro dante causa, per i periodi d’imposta indicati nel presente Regolamento;
e)Le medesime agevolazioni, di cui ai commi precedenti, possono essere richieste dai soggetti che hanno in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine di 120 giorni dalla esecutività del presente Regolamento. Il completo adempimento degli obblighi tributari determina l’estinzione del giudizio.
Art. 4
(Periodi d’imposta oggetto della definizione agevolata)
1.Sono definibili, attraverso lo strumento della definizione agevolata i periodi d’imposta relativi agli anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009.
Art. 5
( Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – Aree Fabbricabili)
1.I soggetti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, relativamente agli immobili oggetto della definizione agevolata, così come individuati nel precedente art. 1, possono definire i rapporti tributari pendenti mediante il versamento della sola imposta ridotta del 30% con esclusione di sanzioni ed interessi.
Art. 6
(Istanza per l’ammissione alla definizione alla definizione agevolata)
1.Al fine di aderire alla definizione agevolata, i soggetti interessati, devono presentare apposita istanza in carta libera su modello predisposto e fornito dall’Ufficio Tributi del comune Racalmuto.
2.La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:
Generalità del contribuente;
Domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
Periodi d’imposta per le quali si chiede la definizione agevolata;
Dati catastali relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata e relativa superficie;
Valore di ciascuna area oggetto della definizione agevolata;
Calcolo dell’imposta dovuta per ciascun periodo e per ogni area oggetto della definizione agevolata;
Indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d’imposta;
Indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le cui ricevute di versamento dovranno essere allegate all’istanza di definizione.
3.Detti moduli dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del comune di Racalmuto entro e non oltre 120 giorni della esecutività della deliberazione di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento, mediante consegna a mano o spediti a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale, il tal caso l’istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all’ufficio postale con riferimento al timbro apposito.
Art. 7
( Determinazione delle somme )
1. Il calcolo della base imponibile ai fini I.C.I. dovrà essere effettuato, per ciascun anno di riferimento, moltiplicando la superficie del’area edificabile, espressa in metri quadrati, per un valore unitario a mq non inferiore a quello determinato dalla Giunta Comunale su proposta dell’U.T.C.;
2.La determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili dovrà avvenire per zone omogenee e con i criteri previsti dall’art. 5, comma 5, del D.lgs 504/92;
3.Al valore così ottenuto dovrà essere applicata l’aliquota in vigore per ciascun anno d’imposta oggetto di definizione agevolata;
4.Ai fini della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni e gli interessi sull’imposta.
Art. 8
( Modalità di versamento delle somme dovute)
1.Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente art. 7 , dovranno essere versate entro il termine perentorio di cui all’art. 6, comma3;
2.Il contribuente potrà richiedere la rateizzazione di quanto dovuto nei seguenti termini:
Sino a € 1.000,00 in 08 rate mensili;
Sino a € 2.000,00 in 12 rate mensili;
Sino a € 3.000,00 in 16 rate mensili;
Sino a € 4.000,00 in 20 rate mensili;
Oltre € 4.000,00 in 24 rate mensil.
3.In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell’ultima rata; il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta il rigetto dell’istanza di definizione agevolata e l’attivazione della procedura forzata. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell’attività di accertamento.
4.L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme precedentemente versate.
Art. 9
(Perfezionamento della definizione agevolata)
1.La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio stabilito dall’art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
2.La definizione agevolata si ritiene perfezionata anche in caso di versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento purché le somme versate, per ciascun periodo d’imposta , pur senza sanzioni e interessi, non siano inferiori a quelle che si sarebbero determinate in base al dettato del comma 1 dell’art. 7. Al fine di aderire alla definizione agevolata, tali soggetti dovranno comunque presentare istanza secondo quanto disposto nel precedente art. 6.
3.L’istanza di definizione agevolata in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4.L’istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504.
5.Gli errori sensibili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio Tributi, attinenti al versamento e ai dati contenuti nell’istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza la definizione non sarà considerata perfezionata.
Art. 10
( Rigetto delle istanze di definizione agevolata )
1.L’Ufficio Tributi del comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenenti nelle istanze di definizione agevolata nonché del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Nell’ipotesi di accertata infedeltà dell’istanza , ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’Ufficio Tributi rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per imposte, sanzioni e interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.
2.Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine perentorio di cui all’art. 6 del presente Regolamento, prive di ricevute di versamento sono da ritenersi rigettate.
Art. 11
( Entrata in vigore )
1.Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione.
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