venerdì 9 maggio 2014

ELEZIONE RACALMUTO Precisazioni dell'avv. Domenico Russello in merito alla ricandidatura dei consiglieri uscenti

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti 
(articolo così sostituito dall'art. 2, comma 30, legge n. 94 del 2009)

Comunicato A firma dell’avv. Domenico Russello
Desidero fare alcune precisazioni con riferimento a delle generiche ed infondate dichiarazioni, interviste e comunicati che ho sentito e letto in questi primi giorni di campagna elettorale, in occasione delle elezioni amministrative di Racalmuto (AG), sia da parte di alcuni candidati, che di operatori politici e semplici cittadini, in merito allo scioglimento del precedente consiglio comunale ed alla ricandidatura di alcuni consiglieri comunali uscenti.
La questione scaturisce sia dal decreto del Presidente della Repubblica del 30.3.2012, pubblicato sulla G.U.R.I, il quale, in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha disposto lo scioglimento del precedente consiglio comunale di Racalmuto conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, con nomina della commissione straordinaria, sia al decreto del Tribunale di Agrigento del 19.07.2012, sulla conseguente e connessa dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento.
Il mio intervento, di natura esclusivamente tecnico-giuridica, nasce dal fatto che, quale avvocato difensore, ho fatto parte del collegio di legali che hanno assistito e difeso gli amministratori comunali ritenuti responsabili dello scioglimento, verso i quali il ministero dell’interno aveva avanzato la proposta di incandidabilità per queste prime elezioni amministrative che si stanno svolgendo a Racalmuto dopo lo scioglimento, e, che, pertanto, avendone cognizione di causa, mi portano ad affermare che si sta consumando un’ingiusta campagna di diffamazione e di disinformazione nei confronti di quei candidati al rinnovo del consiglio e della giunta municipale, che avevano fatto parte del precedente consiglio sciolto per infiltrazioni mafiose e che hanno deciso di ricandidarsi.
Mi sembra necessario sottoporre all’attenzione di tutti gli interessati una questione che attiene alla correttezza ed obiettività dei fatti ed al rispetto del principio di legalità.
Invero, sono sicuro che nessuno dubiti della circostanza che sia giusto e doveroso attenersi alla legge e che si debba prestare rispetto ed osservanza ad un provvedimento definitivo della Magistratura, nella specie di un Tribunale Collegiale.
Il comma 1, dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, prevede lo scioglimento dei consigli comunali quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Il successivo comma 11 stabilisce che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
Tanto premesso, posso affermare che nessuno dei consiglieri comunali uscenti che hanno deciso di ricandidarsi alle attuali elezioni amministrative può essere ritenuto responsabile dello scioglimento del consiglio comunale di Racalmuto, in primis, perché lo ha stabilito, all’esito di un regolare processo, un provvedimento definitivo di un Tribunale della Repubblica (nel processo sono intervenuti anche la Procura della Repubblica e l’Avvocatura dello Stato) ed in ogni caso per le seguenti evidenti ragioni che esporrò sinteticamente, per non appesantire troppo tecnicamente la discussione:
1) dalla relazione prefettizia emerge abbastanza chiaramente che sarebbero stati 6 gli amministratori comunali (di cui 2 componenti di giunta e 4 consiglieri) ritenuti responsabili dello scioglimento.
2) Avviato dinanzi al Tribunale di Agrigento il procedimento di verifica e di riscontro della fondatezza e correttezza della relazione prefettizia, di questi sei, soltanto 4 (2 componenti di giunta e 2 consiglieri) sono stati dichiarati incandidabili dal Tribunale di Agrigento, perché ritenuti responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento (ed infatti non risultano tra i soggetti candidati), mentre gli altri due consiglieri comunali sono stati ritenuti totalmente estranei alle condotte che erano state loro contestate dalla Commissione Prefettizia e, di conseguenza, il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno nei loro confronti è stato rigettato ed il Ministero è stato anche condannato a pagare le spese processuali sostenute per i loro avvocati.
Dunque, in definitiva, solamente 2 consiglieri comunali uscenti (su ben 20) sono stati considerati responsabili dello scioglimento e dichiarati incandidabili, mentre gli altri restanti 18 (di cui ben 16 sin dall’inizio ed altri 2 a seguito del giudizio di incandidabilità svoltosi in Tribunale) sono DA RITENERE, A TUTTI GLI EFFETTI, TOTALMENTE ESTRANEI ALL’ACCUSA DI RESPONSABILITA’ PER L’AVVENUTO SCIOGLIMENTO, ed hanno, quindi, piena legittimità e titolo per potersi ricandidare.
Affermare il contrario equivale a diffamarli, dal momento che si offende ingiustamente la loro reputazione e la loro dignità dinanzi l’opinione pubblica.
Tanto mi è sembrato corretto comunicare, per dovere di chiarezza e di precisione, essendovi in gioco i diritti fondamentali della persona.

avv. Domenico Russello

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