venerdì 13 febbraio 2015

Racalmuto, per il comitato cittadino gli accertamenti Tarsu 2008-2009 devono essere considerate nulle



Pubblichiamo l'istanza presentata al comune dal comitato cittadino



Al Sig. Sindaco di Racalmuto
e p. c.    Al Presidente del Consiglio  Comunale
All'Assessore al Bilancio
Al Segretario Comunale
Al Responsabile Ufficio Tributi





Oggetto: Istanza di interpello con richiesta di risposta scritta in ordine all'accertamento TARSU 2008-2009

 PREMESSO

Tra la fine di Dicembre 2014 ed il mese di Gennaio 2015 sono stati recapitati, per posta, ai cittadini racalmutesi circa 2800 accertamenti relativi alla TARSU del 2008 e 2009.
I superiori accertamenti eseguiti da una ditta esterna ( Gefil Campobello di Licata), oltre a contenere grossolane inesattezze, hanno procurato un forte allarme sociale per l'entità delle somme richieste a ciascun contribuente supposto evasore. inoltre, le notifiche sono state eseguite a nostro avviso, in modo illegittimo e pertanto devono essere considerate nulle.
Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale, prevista dall'art. 149 del c.p.c., si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 Novembre 1982, n. 890 che disciplina questa particolare modalità di notificazione.
La legge 890/82 prevede all'art. 2 che per la notifica di atti a mezzo del servizio postale debbono essere utilizzate " speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dell'Amministrazione postale".

L'art. 14 della medesima legge prevede inoltre, che " la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero de messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria".
L'art. 3 della citata legge prevede altresì " l'ufficiale giudiziario (messo comunale) scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza dimora o domicilio del destinatario con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca. Vi appone altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell'ufficio."
La competenza territoriale del Messo comunale ai sensi dell'art. 138 del c.p.c. coincide con il comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato (diretta o a mezzo posta). La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza e' nulla.
In conseguenza di quanto su esposto se ne deduce, a nostro parere, che gli avvisi di accertamento debbono essere considerati nulli in quanto:
  1. Le buste e l'avviso di ricevimento non sono regolamentari ( art. 2 l. 890/82)
  2. gli avvisi di accertamento sono stati notificati dal messo comunale all'Ufficio postale di Napoli (incompetenza territoriale art. 138 c.p.c.).
Tutto quanto premesso e considerato si chiede che vengano messi a disposizione del Comitato Cittadino i seguenti atti e documenti: 
    - La delibera di affidamento del servizio alla ditta Gefil e relativa convenzione
    - Le modalità di accertamento TARSU e la procedura di notifica degli accertamenti
 Poichél'illegittimità' delle notifiche porterebbe ad un enorme contenzioso tributario tra comune e cittadini con la sicura soccombenza del comune per inesistenza delle medesime, si chiede di sapere quali provvedimenti intende adottare l'amministrazione  comunale in merito alla questione.

Comitato cittadino

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