Al
Sig. Sindaco di Racalmuto
e
p. c. Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore
al Bilancio
Al
Segretario Comunale
Al
Responsabile Ufficio Tributi
Oggetto: Istanza di
interpello con richiesta di risposta scritta in ordine all'accertamento TARSU
2008-2009
PREMESSO
Tra la fine di
Dicembre 2014 ed il mese di Gennaio 2015 sono stati recapitati, per posta,
ai cittadini racalmutesi circa 2800 accertamenti relativi alla TARSU del 2008 e
2009.
I superiori
accertamenti eseguiti da una ditta esterna ( Gefil Campobello di Licata),
oltre a contenere grossolane inesattezze, hanno procurato un forte
allarme sociale per l'entità delle somme richieste a ciascun contribuente supposto evasore. inoltre, le notifiche sono state eseguite a nostro avviso, in
modo illegittimo e pertanto devono essere considerate nulle.
Infatti, la
notificazione a mezzo del servizio postale, prevista dall'art. 149 del c.p.c.,
si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 Novembre 1982, n. 890 che
disciplina questa particolare modalità di notificazione.
La legge 890/82
prevede all'art. 2 che per la notifica di atti a mezzo del servizio postale debbono
essere utilizzate " speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento,
entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e
spese, conformi al modello prestabilito dell'Amministrazione postale".
L'art. 14 della
medesima legge prevede inoltre, che " la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può
eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi
comunali ovvero de messi speciali autorizzati dall'Amministrazione
finanziaria".
L'art. 3 della citata
legge prevede altresì " l'ufficiale giudiziario (messo comunale) scrive
la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo
menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta
all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo
su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza dimora o domicilio
del destinatario con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la
ricerca. Vi appone altresì, il numero del registro cronologico, la propria
sottoscrizione e il sigillo dell'ufficio."
La competenza
territoriale del Messo comunale ai sensi dell'art. 138 del c.p.c. coincide con
il comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio
adottato (diretta o a mezzo posta). La notificazione eseguita senza l'osservanza
di questo limite di competenza e' nulla.
In conseguenza di
quanto su esposto se ne deduce, a nostro parere, che gli avvisi di accertamento
debbono essere considerati nulli in quanto:
1. Le buste e l'avviso di ricevimento non
sono regolamentari ( art. 2 l. 890/82)
2. gli avvisi di accertamento sono stati
notificati dal messo comunale all'Ufficio postale di Napoli (incompetenza
territoriale art. 138 c.p.c.).
Tutto quanto premesso
e considerato si chiede che vengano messi a disposizione del Comitato Cittadino
i seguenti atti e documenti:
- La delibera di affidamento del servizio
alla ditta Gefil e relativa convenzione
- Le modalità di accertamento TARSU e la
procedura di notifica degli accertamenti
Poiché' l'illegittimità' delle
notifiche porterebbe ad un enorme contenzioso tributario tra comune e cittadini
con la sicura soccombenza del comune per inesistenza delle medesime, si chiede
di sapere quali provvedimenti intende adottare l'amministrazione comunale in merito alla questione.
Comitato cittadino
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